Impossibilità di lavorare nei mesi successivi al sinistro: danni chiesti in via diretta dall’assicuratore

La domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per asserita impossibilità di lavorare nei mesi successivi al sinistro è radicalmente improponibile per estraneità alle voci di danno risarcibili, in via diretta, dall’assicuratore del veicolo vettore ai sensi dell’art. 149 cod. ass. Com’è noto, l’art. 149 cod. ass. prevede la risarcibilità da parte dell’assicuratore del veicolo vettore – in alternativa all’ordinaria risarcibilità da parte dell’assicuratore del responsabile civile ai sensi dell’art. 144 cod. ass. – dei danni materiali al veicolo, dei danni alle cose trasportate e, per quanto di rilevanza in questa sede, del “danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’art. 139”. Per danno alla persona deve considerarsi, atteso anche l’espresso riferimento all’articolo 139, il danno alla salute di natura prettamente non patrimoniale; può altresì includersi il danno patrimoniale strettamente connesso alla lesione della salute (i.e. le spese mediche) ma non possono ricomprendersi altre voci di danno patrimoniale quali ad esempio il danno patrimoniale da compromissione della capacità lavorativa e, dunque, il danno da mancato guadagno per impossibilità di lavorare nel periodo di tempo successivo al sinistro. L’art. 139, inoltre, esclude espressamente dal danno biologico, ai fini del risarcimento del danno da lesioni di lieve entità, le “ripercussioni sulla … capacità di produrre reddito”.

Tribunale di Milano, sentenza del 24.4.2024

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