La circostanza della successiva notificazione dell’intimazione di pagamento per la medesima cartella, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, non può affatto comportare, di per sé, l’inammissibilità dell’azione del debitore volta a far valere la prescrizione del credito, non trattandosi, per tale profilo, di una contestazione attinente alla regolarità degli atti della riscossione ma di una contestazione dell’esistenza del credito e, quindi della stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione di tale credito, cioè di una contestazione proponibile senza alcun termine di decadenza o preclusione, fatto salvo, come ampiamente chiarito, il limite dell’interesse ad agire (fattispecie in tema di contestazione della prescrizione del credito iscritto a ruolo, avente ad oggetto una sanzione amministrativa per infrazioni al codice della strada).
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 14.5.2024, n. 13300
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