In tema di assicurazione obbligatoria dei danni derivanti da circolazione di veicoli, l’impresa designata ai sensi dell’art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (“ratione temporis” vigente ed ora indicata dall’art. 286 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), non è un rappresentante del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, né dell’ente gestore Consap Spa, ma è legittimata in proprio quale soggetto passivo dell’azione risarcitoria e dell’azione esecutiva, assumendo l’obbligazione diretta nei confronti della vittima e agendo ex art. 1705 cod. civ. come mandataria “ex lege” senza rappresentanza del Fondo, solo tenuto a rifondere l’importo versato dall’impresa designata”. L’impresa designata è quindi il vero soggetto passivo del rapporto sostanziale con il danneggiato, dato che per effetto dell’atto di designazione e del verificarsi del sinistro, essa acquista la qualità di soggetto passivo sia dell’azione risarcitoria sia dell’azione esecutiva.
NDR: in tal senso Cass. 13 gennaio 2015 n. 274, che richiama Cass. 4943/2010 e 16798/2008.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 14.5.2024, n. 13253
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