L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, ravvisandosi il presupposto di operatività della fattispecie, consistente nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa. Pertanto, l’esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la signoria di fatto sulla cosa, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura ed alla posizione dell’area teatro del sinistro.
NDR: in tal senso Cass. 12/04/2013 n. 8935, 01/02/2018 n. 2480, 27/04/2023 n. 11152 e 26/05/2023 n. 14798.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 13.5.2024, n. 12988
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