La responsabilità dell’ente pubblico per il danno causato dalla fauna selvatica è una responsabilità che discende dalla omessa custodia dell’animale e non già dalla violazione del generico precetto di non ledere espresso dall’articolo 2043 c.c., e dunque è una responsabilità che va sotto la fattispecie dell’articolo 2052 codice civile; con la conseguenza che quanto alla distribuzione dell’onere della prova, spetta al danneggiato la prova del nesso di causa mentre incombe sul danneggiante la prova liberatoria.
NDR: in argomento Cass. 13848/2020.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 9.5.2024, n. 12714
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