Il primo motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, rinviando alla Corte d’appello per la decisione sul merito in applicazione del seguente principio di diritto: l’ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle condizioni della struttura ed alla conformazione non solo della stessa, ma pure delle sue pertinenze, ivi compresi i c.d. “dissuasori di sosta”, salva la dimostrazione che l’installazione di tali manufatti sia avvenuta ad opera di terzi, in area ad essi assegnata e in forza di uno specifico titolo abilitativo e con esclusione di qualunque potere di controllo su di essi da parte del custode proprietario, ovvero, in difetto di tali condizioni, con tempi talmente rapidi, rispetto alla verificazione del sinistro, da non consentire l’intervento dell’ente custode.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 24.4.2024, n. 11140
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno