Una lesione della salute può riverberare tre tipi di conseguenze sul lavoro svolto dalla vittima: (a) maggiore stancabilità o minore efficienza nello svolgimento dell’attività lavorativa (c.d. danno alla cenestesi lavorativa); (b) perdita del lavoro, e di conseguenza del reddito; (c) conservazione del lavoro, ma con riduzione del reddito, tanto in atto quanto in potenza. Il danno sub (a) costituisce un danno non patrimoniale, del quale tenere conto nella liquidazione del danno biologico attraverso una adeguata personalizzazione del risarcimento. I danni sub (b) e (c) costituiscono un danno al patrimonio. Il risarcimento del danno patrimoniale da incapacità di lavoro e di guadagno può essere accordato pertanto non già a chi si limiti a dimostrare di avere subito lesioni personali, ma soltanto a chi deduca e dimostri che, a causa di quelle: (a) ha perso in tutto od in parte il proprio reddito; (b) pur avendo conservato il proprio reddito in atto, in futuro tale reddito si contrarrà, ovvero crescerà meno di quanto non sarebbe avvenuto in assenza del danno (fattispecie in cui l’assicurazione convenuta chiedeva il rigetto della domanda deducendo che le lesioni subite dall’attore fossero state provocate non dal sinistro stradale, ma da altro incidente verificatosi durante lo svolgimento dell’ attività lavorativa di operaio).
NDR: in argomento Cass. 29/07/2014 n. 17220, 28/06/2019 n.17411, nonché 12/06/2023 n. 16628.
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 18.4.2024, n. 10588
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno