Risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale tra nonno e nipote

La sentenza impugnata, per vero, non ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale sul presupposto che nonno e nipote non fossero conviventi (ciò che sarebbe errato, giacché, ai fini del diniego del ristoro di tale tipo di pregiudizio, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno), bensì rilevando che, in assenza di stabile convivenza, l’onere di provare l’intensità del rapporto ed il danno non patrimoniale subito incombe su chi agisce per ottenere il risarcimento. Sul punto va precisato che si tratta di prova che – in presenza di uno stretto rapporto di parentela – può essere fornita anche per presunzioni, ma dalla quale chi agisce non è esonerato, ciò che configura quello da perdita del rapporto parentale nei termini di danno “presunto”, “a differenza del cd. “danno in re ipsa”, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione – danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (tale prova la Corte territoriale ha ritenuto, nel caso di specie, non raggiunta, e ciò sulla base di una valutazione delle risultanze istruttorie – in particolare, delle prove testimoniali – che non è sindacabile in questa sede).

NDR: in argomento Cass. 25 giugno 2021 n. 18284 e 17 maggio 2023 n. 13540.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 17.4.2024, n. 10416

Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno



Condividi:

Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su linkedin

Potrebbe interessarti

Mandaci un messaggio

Login

Enter your email and password and start exploding killer features