La Direttiva 2005/14/CE, nell’accordare agli Stati membri la facoltà di prevedere un periodo transitorio di cinque anni entro il quale elevare la misura dei massimali minimi di garanzia dell’assicurazione r.c.a., non ha subordinato tale facoltà al tempestivo recepimento della Direttiva. Ne consegue che il D.Lgs. 198/07, pur recependo tardivamente la Direttiva 2005/14/CE, legittimamente ha differito l’adeguamento dei massimali minimi entro i termini da essa previsti (e cioè l’11.12.2009 per l’innalzamento del massimale a 2,5 milioni di euro, e l’11.6.2012 per l’innalzamento del massimale a 5 milioni di euro). Pertanto l’obbligazione indennitaria dell’impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada resta limitata, per i sinistri avvenuti sino al 10.12.2009, al massimale previsto dal d.P.R. 19.4.1993.
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 12.4.2024, n. 9936
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