Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l’assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce “de die in diem”, per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato (fattispecie in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale).
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 28.3.2024, n. 8371
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