La revoca della patente di guida, prevista dall’art. 224 codice della strada, costituisce la sanzione amministrativa accessoria che fa seguito alla sentenza o al decreto penale di condanna per determinati reati, tra cui è compreso quello di cui all’art. 186, comma 2 lett. c), stesso codice ed è adempimento per il quale la legge non prevede alcun termine, con la conseguenza che essa può essere irrogata nel termine generale di prescrizione quinquennale, previsto dall’art. 28 legge n.689 del 1981.
NDR: in tal senso Cass. n. 15694 del 2020, n. 10373 del 2006 e n. 7026 del 2019.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 28.3.2024, n. 8464
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