Omessa notifica verbale di accertamento: impugnazione credito sanzionatorio

Il motivo di opposizione inteso a far valere la omessa notifica degli atti presupposto (VAV), con conseguente effetto caducante degli atti conseguenziali (cartella, preavviso di iscrizione di ipoteca), si qualifica come “opposizione c.d. recuperatoria”, in quanto diretto a contestare lo stesso credito sanzionatorio (in ipotesi estinto, ai sensi dell’art. 201, comma 5, TU CdS laddove venga accertato che il VAV non è mai stato notificato); dunque l’opposizione proposta avverso la “comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca” non viene in rilievo nella fattispecie come una autonoma azione ordinaria di accertamento negativo che segue le regole ordinarie di riparto della competenza, ma costituisce semplicemente occasione per l’impugnazione di merito (“recuperatoria”) dei plurimi VAV, e cioè degli atti presupposti dei quali la parte ha avuto conoscenza solo attraverso la notifica dell’atto conseguenziale.

Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non giĂ  di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicchĂ© la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore. Pertanto, in materia di sanzioni amministrative irrogate per violazioni di norme del Codice della strada, l’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria sottesa alla misura del fermo va ricondotta nell’alveo della disciplina processuale prevista per le “opposizioni a sanzioni amministrative” dal D.Lgs. n. 150/2011, atteso che in entrambi i casi – opposizione a sanzione e accertamento negativo pretesa – l’oggetto del giudizio verte sul rapporto obbligatorio che trova il suo fatto costituivo nell’accertamento dell’illecito amministrativo; ne consegue che il criterio di riparto della competenza tra giudice di pace e Tribunale ordinario deve essere individuato nella attribuzione della competenza “per materia”, solo in taluni casi completata da un limite di valore che non modifica tuttavia il criterio di riparto “per materia”, in quanto il valore predetto non è in relazione al credito fatto valere con la domanda – artt. 10 e 14 c.p.c. – ossia alla pretesa creditoria di natura sanzionatoria fatta valere in concreto dalla Amministrazione con l’importo iscritto a ruolo, ma con riguardo alla astratta previsione normativa della misura edittale massima o proporzionale – prevista per ogni singolo illecito – o ancora alla natura non pecuniaria della sanzione, come è dato desumere dalla disposizione dell’art. 6, comma 5, lett. a-c) D.Lgs. n. 150/2011, e che è stata definita per ciò nella sentenza della Corte costituzionale n. 370/2007 con la sintesi verbale “competenza per materia con limite di valore.

NDR: sulla prima massima si veda Cass. n. 15354 del 2015; sulla seconda Cass. SU n. 22080 del 2017.

Cassazione civile, sezione tributaria, ordinanza del 27.3.2024, n. 8271

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