Nel caso di contestazione per sosta dell’autovettura in area parcometro senza esposizione del ticket, una volta installati i parcometri secondo le prescrizioni normative, inclusa l’abilitazione al pagamento con carta di credito, l’obbligo della P.A., nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa si esaurisce nella dimostrata violazione da parte dell’intimato; spetta dunque al ricorrente dare prova dei fatti impeditivi del pagamento, che non può esaurirsi nella dimostrazione del malfunzionamento o non funzionamento del pagamento mediante carta di credito, dovendosi invece estendere alla impossibilitĂ di qualsiasi modalitĂ di pagamento, incluso il versamento del danaro contante, posto che il non essere in possesso di altro mezzo di pagamento (p.e., moneta) non costituisce esimente rispetto alla sosta dell’autovettura in area destinata esclusivamente a parcometro senza esposizione del ticket.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 27.3.2024, n. 8313
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