Sull’art. 2051 c.c. va confermato che: la responsabilità del custode e esclusa dalla prova del fortuito; il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d’un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato; del terzo, in un comportamento della vittima; se il caso fortuito e consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile; se il caso fortuito e consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: i) valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno; ii) valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela; iii) escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale; iv) considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile (nel caso di specie la corte d’appello ha ritenuto – con apprezzamento in fatto non censurabile, siccome scevro dai soli gravissimi vizi logici o giuridici ancora deducibili in sede di legittimità – che la condotta imprudente del danneggiato, in relazione allo stato dei luoghi, fosse stata del tutto priva della cautela esigibile, fino ad avere un peso causale preponderante pur in relazione ad un particolare stato dei luoghi, del quale ha tenuto conto riconoscendogli un ruolo causale nell’incidente: domanda risarcitoria – con riferimento alla quale veniva ascritto un concorrente concorso di colpa della vittima, nella misura del 70%, alla luce della velocità pari a 150-160 km all’ora – in relazione al sinistro stradale mortale del motociclista in una strada in cui si erano verificati a breve distanza di tempo altri incidenti anche mortali, che perdeva il controllo e andava ad impattare contro la parete rocciosa che fiancheggiava la carreggiata, caratterizzata da spezzoni taglienti di pietra viva, priva di protezione e caratterizzata da un dosso segnalato in modo inadeguato, cui faceva seguito una curva a destra in forte discesa e infossata rispetto al piano di campagna, accompagnata da una falsa pendenza del terreno).
NDR: in argomento Cass. 27724/2018, 20312/2019, 38089/2021, 35429/2022, 14228/2023, 21675/2023, 11152/2023, 21675/2023, 2376/2024 e Cass. SU 20943/2022.
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 20.3.2024, n. 7505
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