In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall’interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (fattispecie in caso di sanzione amministrativa per violazione dell’art. 1-bis, comma 2, d.lgs. n. 66 del 1948, per avere ostacolato la libera circolazione veicolare al fine di impedire il transito di autoveicoli adibiti al trasporto di quarantadue alberi di ulivo precedentemente espiantati).
NDR: in argomento Cass. 12503/2018, Cass. SU 1786/2010 e Cass. 4521/2022.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 20.3.2024, n. 7448
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