Incidente stradale: risarcimento danni da contrazione del virus HCV a causa di trasfusione con sangue infetto a seguito di intervento chirurgico

Ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo, il giudice del merito non può ritenere conseguita (o conseguibile, sulla base dell’ordinaria diligenza e della diffusione delle conoscenze scientifiche) tale conoscenza, da parte del paziente, in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione. Pertanto, il parametro dell’ordinaria diligenza e della diffusione delle conoscenze scientifiche, come parametro sulla cui base valutare la percepibilitĂ  della patologia quale danno ingiusto conseguente alla trasfusione, va calibrato non in relazione alle informazioni acquisibili da parte del paziente (sul quale non grava alcun onere di attivazione), ma in relazione alle informazioni che gli siano state eventualmente date, sicchĂ© la mera diagnosi della sussistenza della patologia virale, in assenza di altre informazioni sulla possibile derivazione causale di essa dalla precedente trasfusione, non può essere reputata rilevante ai fini della decorrenza del termine di prescrizione (caso di domanda di risarcimento danni da contrazione del virus HCV a seguito di trasfusioni con sangue infetto in seguito ad un intervento chirurgico eseguito a causa di un incidente stradale).

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. 22/09/2017 n. 22045, Cass. 31/05/2018 n. 13745, 27/09/2019 n. 24164 e 09/07/2020 n. 14480.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 19.3.2024, n. 7357

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