Il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all’art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973 (al pari della iscrizione di ipoteca sugli immobili prevista dall’art. 77 del D.P.R. citato) non ha natura di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore.
NDR: in tal senso Cass. SU n. 15354 del 22/07/2015.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 14.3.2024, n. 6790
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