La giurisdizione relativamente a cartelle di pagamento per credito derivante da violazione delle norme sulla circolazione stradale risulta oggetto di giudicato implicito, con conseguente non rilevabilità del difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 37, cod. proc. civ., qualora tanto il giudice di primo grado quanto, quello di secondo grado, abbiano indistintamente deciso sulla fondatezza della pretesa.
Cassazione civile, sezione tributaria, ordinanza del 27.2.2024, n. 5207
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