In caso di chiamata in causa dell’assicuratore della responsabilità civile si determina non soltanto l’estensione soggettiva al garante dell’accertamento sul rapporto principale, ma anche un’estensione oggettiva del giudizio al riconoscimento della prestazione di garanzia condizionatamente alla soccombenza sul rapporto principale (fattispecie in tema di azione per il risarcimento del danno derivante da perdita del carico a seguito di incidente stradale avvenuto nel corso di un trasporto commissionato alla Società convenuta).
NDR: in argomento Cass. 18/09/2023 n. 26780.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 20.2.2024, n. 4552
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