In assenza di norme che dispongano diversamente e in forza dell’art. 11 disp. att. c.c., l’art. 2-bis, comma 1, della l. n. 89, del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, che prevede che il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo, somma che può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo”, ha dettato una disciplina che trova applicazione nei giudizi introdotti dopo l’1 gennaio 2016. Si tratta, invero, di nuova disciplina di diritto sostanziale, che conforma il potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa ai sensi dell’art. 2056 c. c., entrata in vigore il 1° gennaio 2016 (art. 1, comma 999, legge 28 dicembre 2015, n. 208) e che ben può essere applicata a domande di equa riparazione proposte dopo tale data, ancorchĂ© relative ad indennizzi di irragionevole durata preesistente, atteso che, ai fini della regolamentazione della misura dell’indennizzo disposta dalla nuova legge, tale norma deve essere presa in considerazione in se stessa, restando escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore del danno. L’art. 2-bis, legge n. 89/2001, nello stabilire la misura ed i criteri di determinazione dell’indennizzo a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, rimette, quindi, al prudente apprezzamento del giudice di merito – sindacabile in sede di legittimitĂ nei soli limiti ammessi dall’art. 360, n. 5, c.p.c. – la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati (non inferiore a 400 euro e non superiore a 800 euro per ciascun anno), da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, nonchĂ© l’applicazione delle eventuali maggiorazioni per gli anni successivi al terzo o al settimo, orientando il “quantum” della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel comma 2 della stessa disposizione, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico (fattispecie in tema di giudizio in tema di risarcimento dei danni correlati a sinistro stradale nel quale avevano trovato la morte i genitori degli attori, con riferimento al quale i giudici del merito avevano stimato pari a 17 anni la durata non ragionevole del processo).
NDR: in argomento Cass. n. 25837 del 2019, n. 14974 del 2015; n. 3157 del 2019; n. 974 del 2020)
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 13.2.2024, n. 3975
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