È inammissibile il ricorso per cassazione che non offre argomenti idonei a rimeditare l’orientamento di legittimità secondo il quale “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva – derivante dall’inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell’art. 196 c.d.s. – deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell’amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l’omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all’agire dell’amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.
NDR: in argomento Cass. n. 32920 del 09/11/2022, n. 32921 del 09/11/2022 e n. 1383 del 18/01/2023.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 12.2.2024, n. 3786
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