Deve ritenersi che l’autorizzazione a circolare in ZTL riguarda propriamente l’identificazione del veicolo, la quale può essere rilasciata dalla competente P.A. sulla base della valutazione dell’adeguatezza delle esigenze rappresentate dal soggetto che intende fruire del veicolo stesso. Quindi, l’esigenza di dover circolare in virtù della sola residenza o del domicilio del conducente ubicati in una ZTL non può legittimare, di per sé, l’esercizio di tale attività di circolazione, indipendentemente ed a prescindere dal titolo autorizzativo amministrativo, essendo necessario l’ulteriore possesso del requisito oggettivo, ovvero dell’avere la disponibilità di un veicolo intestato – o con titolo abilitativo – in regola con la documentazione idonea alla circolazione stessa e, quindi, di un veicolo munito di apposita targa corrispondente a quella per la quale viene richiesta e, conseguentemente, rilasciata l’autorizzazione al transito e alla sosta nella ZTL (cfr. artt. 7 e 180; nella specie la SC afferma tra l’altro che chi si ritenga legittimamente autorizzato al transito in ZTL deve verificare la corrispondenza tra la carta di circolazione e l’auto aziendale che gli era stata affidata e comunicare al Comune la targa esatta per la quale rilasciare l’autorizzazione per la circolazione in ZTL e non fornire un numero di targa errato, omettendo i necessari controlli preventivi rispetto all’inoltro della richiesta).
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 13.2.2024, n. 4006
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