Applicabilità del C.d.S.: la definizione di “strada” dipende dalla destinazione ad uso pubblico

È l’uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. Ciò è confermato dall’ultimo inciso del comma 6 dell’art. 2 C.d.S., ai sensi del quale le strade “vicinali” sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (art. 3, comma 1, n. 52) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico. La definizione di “strada”, che comporta l’applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva. Del resto, l’art. 21, comma 1, C.d.S. così recita: “Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all’articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità”. E’, dunque, l’uso pubblico a rendere rilevanti, anche per un’area di proprietà privata insistente su fasce di rispetto e di visibilità, ovvero qualificabili come pertinenze ex art. 24 C.d.S., le cautele imposte come necessarie al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione della strada secondaria pubblica cui l’area di pertinenza affaccia. Nel caso di specie, la sentenza impugnata mette in rilievo la destinazione a servizi (ausilio alla viabilità, raccolta rifiuti) dell’area in micro proprietà in questione, se non altro per la necessità di accesso al piccolo settore in fregio alla strada, escludendo tra le esigenze pubbliche il parcheggio dei privati; tanto che – sottolinea il Tribunale – dovrebbe essere il Comune (che ammette l’altrui dominio sull’area) a curare il divieto di sosta sull’area in ragione dell’interferenza possibile con il corretto impegno dell’incrocio e con la raccolta dei rifiuti.

NDR: in argomento Cass. 17350/2008, 13217/2003 e 14367/2018.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 5.2.2024, n. 3251

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