Guida in stato di ebbrezza: sospensione della patente e obbligo di visita medica

Deve affermarsi il principio in virtù del quale l’imposizione della visita medica non è prevista in funzione della verifica della cessazione, ovvero persistenza, delle esigenze cautelari sottese al provvedimento prefettizio di cui all’art. 223, comma 1, CdS, che prevede l’adozione del provvedimento della sospensione provvisoria della patente di guida (fattispecie in tema di sanzione accessoria della sospensione della patente per mesi sei ex art. 223 C.d.S. per guida in stato di ebbrezza con ingiunzione di presentarsi, nei termini di cui al comma 8 dell’art. 186 C.d.S., ovvero 60 giorni, presso la ASSL di residenza per sottoporsi a visita medica ai fini dell’accertamento dell’idoneità a guidare: il Giudice di Pace riteneva fondata l’opposizione e annullava l’ordinanza di sospensione della patente, con pronuncia confermata in appello. La SC accoglie il ricorso della Prefettura con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 223, comma 1, C.d.S., non risultando che la sospensione ex art. 223 cit. debba necessariamente terminare in caso di esito favorevole della visita medica, come invece ritenuto dai giudici del merito e/o che tale esito favorevole faccia contestualmente venir meno qualsivoglia esigenza cautelare).

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 5.2.2024, n. 3245

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