Violazione al C.d.S. e omessa comunicazione delle generalità del conducente

È da dare pertanto continuità all’indirizzo secondo la quale la violazione ex art. 126-bis co. 2 c.d.s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l’organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis co. 2 c.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua (caso di opposizione a sanzione amministrativa per violazione dell’art. 126-bis co. 2 ultima parte c.d.s. irrogata poiché in qualità di proprietaria del veicolo non si ottemperava all’invito di fornire informazioni sul conducente del veicolo responsabile di violazione al c.d.s. per la quale è prevista la decurtazione di punti della patente).

NDR: in tal senso espresso Cass. 24012/2022 e 22874/2023.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 1.2.2024, n. 3022

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