Posto che la violazione, da parte del pedone, delle regole del codice della strada non è di per sé sufficiente a vincere la presunzione di colpa che l’art. 2054, primo comma, cod. civ. pone a carico del conducente, la lettura combinata degli artt. 1227 e 2054, primo comma, cod. civ. esige, da parte del giudice di merito, che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame (che è quello che la Corte d’appello ha fatto nel caso in esame, individuando criticità tanto nel conducente che nel pedone).
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 25.1.2024, n. 2433
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno