Va confermato l’orientamento che ritiene operanti sia la responsabilità (solidale) prevista in capo al proprietario del veicolo per le violazioni alle regole del Codice della Strada commesse da terzi, ex artt. 6, primo comma, L. n. 689/1981, e 196, primo comma, C.d.S., sia l’assoggettamento del medesimo proprietario alla correlata sanzione accessoria della confisca del mezzo, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non provi che la circolazione del veicolo è avvenuta contro il suo volere e non è riconducibile a dolo o colpa nell’omessa custodia del veicolo medesimo. Deve al riguardo richiamarsi l’orientamento che ha subordinato l’affermazione di tale ultima ipotesi alla presenza di un concreto ed idoneo comportamento ostativo dello stesso proprietario, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo, mediante l’adozione di cautele da valutarsi in relazione al caso concreto – tali che la sua volontà non possa risultare superata (fattispecie in tema di opposizione al verbale di contestazione per la violazione di cui all’art. 116, comma 14, C.d.S con riferimento alla guida senza patente di un motociclo da parte di soggetto non proprietario del motociclo in questione).
NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. n. 17398 del 2008 e n. 7666 del 1997; alla seconda parte della massima Cass. n. 26922 del 2023, n. 22318 del 2014, n. 7666 del 1997, n. 15478 del 2011 e n. 15521 del 2006.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 15.1.2024, n. 1527
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Presunzione di colpa e circolazione del veicolo avvenuta contro la volontà del proprietario
Va confermato il principio secondo cui ad integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054, terzo comma, cod. civ., non è sufficiente