Ai fini dell’estensione della responsabilità risarcitoria alla compagnia assicuratrice non è necessaria la riproposizione in appello della domanda di manleva nei suoi confronti qualora già in primo grado la manleva sia stata, almeno implicitamente, riconosciuta (nella specie l’assicurazione era stata condannata con l’ordinanza ai sensi dell’art. 186quater c.p.c., in solido con i convenuti, al risarcimento dei danni; l’obbligo di manleva nei confronti del XX, inoltre, e a stretto rigore, non risulta essere stato adeguatamente contestato in primo grado dalla detta assicurazione).
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 10.1.2024, n. 1003
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