In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la doglianza avente ad oggetto l’eventuale errore del giudice nell’individuazione delle conseguenze che sono derivate dall’illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituendo tale operazione il risultato di una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata; al contrario, è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 l’ipotetico errore commesso, in un momento logicamente precedente, nell’individuazione della regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza o meno del nesso causale tra fatto illecito ed evento dannoso (fattispecie in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale).
NDR: in tal senso Cass. 28/09/2021 n. 26231, 10/04/2019 n. 9985 e 10/02/2020, n. 7760.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 10.1.2024, n. 1037
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