Nell’assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall’assicurato in conseguenza del verificarsi dell’evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito.
NDR: in tal senso Cass. s.u. n. 12565 del 22/05/2018 e n. 9003 del 30/03/2023.
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.12.2023, n. 36486
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno