In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, se l’assicurato non paga il premio (pattuito in un’unica soluzione) o la prima rata di esso, la sospensione della copertura assicurativa, che si produce tra le parti del rapporto negoziale ai sensi dell’art. 1901 c.c., comma 1, non è opponibile al terzo danneggiato e la copertura assicurativa rimane operante per tutto il periodo di tempo indicato nel certificato o contrassegno assicurativo; mentre nel caso in cui non sia pagata la seconda o non siano state corrisposte le rate successive di premio, così come previsto dall’art. 1901 c.c., comma 2, la sospensione della copertura assicurativa è opponibile al terzo danneggiato come espressamente previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 7.
Inoltre, nei contratti di assicurazione della r.c.a. con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento della seconda rata, l’efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, e tale sospensione è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell’art. 1901 c.c., dovendosi ritenere il veicolo sprovvisto di assicurazione, senza che rilevi l’accettazione, da parte dell’assicuratore, di un pagamento tardivo, che non costituisce rinunzia alla sospensione della garanzia assicurativa, ma impedisce solo la risoluzione di diritto del contratto”.
Occorre qui ribadire il citato art. 7 – distinguendo l’ipotesi in cui non venga pagato il premio o la prima rata di esso (comma 1) dall’ipotesi in cui non vengano pagati i premi successivi (comma 2) – contrappone l’inadempimento iniziale all’inadempimento nel corso del rapporto assicurativo, facendo discendere soltanto dal primo la non opponibilità del mancato pagamento della polizza. In altri termini, qualora l’assicurato non paghi i premi (o i ratei del premio) successivo al primo, la copertura resta sospesa fino all’avvenuto pagamento e tale sospensione è opponibile ai terzi danneggiati, stante l’assenza di valido pagamento al momento del sinistro.
NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. 23313/2007 e alla seconda Cass. 5944/2014.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 4.12.2023, n. 33790
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