La configurazione del giudizio conseguente all’annullamento in sede penale ai soli effetti civili (art. 622) come giudizio autonomo rispetto a quello svoltosi in sede penale consente alle parti di introdurlo nelle forme civilistiche previste dall’art. 392 c.p.c. nonché di allegare fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno diversi da quelli che integravano la fattispecie di reato in ordine alla quale si è svolto il processo penale. Ciò giustifica anche l’emendatio della domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell’illecito civile, sempre che la domanda così integrata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio. La natura autonoma del giudizio civile comporta conseguenze anche con riferimento all’individuazione delle regole processuali applicabili in tema di nesso causale e di prove (nella specie la SC afferma che coerentemente con i richiamati principi la Corte territoriale ha ritenuto, che “il processo sul versante penalistico risulta del tutto esaurito e la prosecuzione appartiene al giudice civile, alla sua competenza ed alle regole proprie del processo civile”, concludendo che il vicecomandante della polizia urbana comunale, nell’ordinare, in violazione del Regolamento di attuazione del C.d.S., l’installazione di dossi artificiali rallentatori della velocità, poneva in essere una condotta avente diretta efficienza causale nella determinazione del sinistro, in tal modo rendendosi responsabile dei danni non patrimoniali patiti).
NDR: in argomento Cass. S.U. pen. 28 gennaio-4 giugno 2021 n. 22065, Corte Cost. n. 233 del 2003 e n. 18 del 2021, Cass. 21.8.2023 n. 24954 e Cass. 2.9.2022, n. 25886.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 24.11.2023, n. 32761
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno