Perfezionamento del deposito telematico degli atti processuali ed esito negativo dei controlli successivi alla seconda PEC: rimessione in termini quando l’errore non imputabile al depositante provoca l’impossibilità per il sistema di accettare il deposito

Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna, e cioè la cosiddetta seconda PEC, la quale attesta l’ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del sistema giustizia. L’eventuale esito negativo dei successivi controlli telematici e manuali non fa venir meno l’effetto giuridico del deposito, ma determina al più la necessità di rinnovare la trasmissione delle buste telematiche. In particolare, la presenza di un errore, non imputabile al depositante, che provoca l’impossibilità per il sistema di accettare il deposito, legittima questi alla istanza di rimessione in termini ai fini della rinnovazione del deposito ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell’affidamento riposto nell’esito positivo del deposito stesso.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 21.11.2023, n. 32296

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