Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna, e cioè la cosiddetta seconda PEC, la quale attesta l’ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del sistema giustizia. L’eventuale esito negativo dei successivi controlli telematici e manuali non fa venir meno l’effetto giuridico del deposito, ma determina al più la necessità di rinnovare la trasmissione delle buste telematiche. In particolare, la presenza di un errore, non imputabile al depositante, che provoca l’impossibilità per il sistema di accettare il deposito, legittima questi alla istanza di rimessione in termini ai fini della rinnovazione del deposito ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell’affidamento riposto nell’esito positivo del deposito stesso.
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 21.11.2023, n. 32296
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Presunzione di colpa e circolazione del veicolo avvenuta contro la volontà del proprietario
Va confermato il principio secondo cui ad integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054, terzo comma, cod. civ., non è sufficiente