Anche il custode di una strada aperta al pubblico transito risponde delle alterazioni di quella, a meno che non provi che, per il carattere improvviso della modifica delle condizioni originarie, non sia stato inesigibile un intervento tale da scongiurare, per quanto possibile, le conseguenze potenzialmente dannose di tale modifica. Ciò posto, va censurata la pronuncia che abbia proceduto ad un esame meramente formale dell’assolvimento dell’obbligo di vigilanza gravante sul custode della cosa, ai sensi dell’art. 2051 c.c. (nella specie, ritenendo sufficiente che questi avesse predisposto un servizio di controllo sul tratto autostradale, di circa trenta chilometri, nel quale si è verificata la collisione tra l’autovettura e una ruota verosimilmente staccatasi dal treno di gomme di un autoarticolato, senza accertare se effettivamente detto servizio di vigilanza fosse stato espletato adeguatamente anche nelle ore notturne e in concomitanza con gli eventi atmosferici avversi; invece, la corte territoriale avrebbe dovuto accertare, per escludere la responsabilità altrimenti inevitabilmente incombente sul custode della cosa, che la modifica sia stata così repentina ed improvvisa che non sia stato possibile, secondo un criterio di normalità causale, esigere in concreto dal custode un intervento di ripristino od eliminazione della modifica pericolosa, verificando non già la predisposizione astratta di un piano di interventi, ma, nello specifico, se nel medesimo contesto del sinistro questi vi fossero stati e fossero stati idonei ad elidere la responsabilità del custode).
NDR: in argomento Cass. 01/02/2018, n. 2480.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 16.11.2023, n. 31949
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