Strada erroneamente inclusa tra le “extraurbane secondarie”: conseguenze installazione Autovelox

Deve ribadirsi che il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall’art. 4 del D.L. n. 121 del 2002 (conv., con modif., dalla l. n. 168 del 2002), può essere disapplicato se illegittimo perché ha incluso una strada non ricompresa tra quelle indicate dal legislatore mediante la classificazione di cui all’art. 2, commi 2 e 3, del codice della strada. Tuttavia, la prova che la strada dove è avvenuta la violazione sia stata erroneamente inclusa dal prefetto tra quelle “extraurbane secondarie” in mancanza delle caratteristiche proprie di tale tipologia di strada come prevista dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 2, comma 3, lett. c, (codice della strada) spetta al ricorrente e non all’amministrazione avendo quest’ultima dato prova dell’adozione del necessario provvedimento amministrativo presupposto.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 30.10.2023, n. 30141

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