Con riferimento alla data dell’ultima taratura dell’apparecchio utilizzato per il rilevamento della velocità da parte degli agenti accertatori, qualora risulti che al momento della violazione sia trascorso un anno dall’ultima taratura, va affermato che lo strumento non poteva essere utilmente utilizzato fino al suo rinnovo (nella specie la SC precisa che la sentenza impugnata confonde la verifica di funzionalità con la taratura, mentre le due attività sono distinte e svolgono funzioni diverse).
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 30.10.2023, n. 30126
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