Caso fortuito che esclude la responsabilità per i danni del terzo trasportato: condotta umana

È errato l’assunto secondo cui il “caso fortuito”, idoneo ad escludere la responsabilità del conducente – e della sua compagnia assicuratrice, evocata in giudizio ex art. 141 cod. assicurazioni – per danni subiti dal terzo trasportato, non potrebbe consistere nel “fatto del terzo” (diverso dalla vittima del sinistro), ovvero in una condotta umana, dovendo consistere in un evento di tipo naturalistico, essendo il caso fortuito “sempre limitato a fattori esterni, imprevedibili ed eccezionali di tipo naturalistico. Difatti, proprio con riferimento ad azioni esercitate a norma dell’art. 141 cod. assicurazioni, va confermato come vada dato rilievo, quale causa esonerativa della responsabilità, e “sub specie” di “caso fortuito”, alla incidenza di fattori non solo naturali, ma anche umani.

NDR: in tal senso Cass. 13 febbraio 2019 n. 4147, 23 giugno 2021 n. 17963 e SU 30 novembre 2022, n. 35318.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 24.10.2023, n. 29538

Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno



Condividi:

Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su linkedin

Potrebbe interessarti

Mandaci un messaggio

Login

Enter your email and password and start exploding killer features