Validità della contestazione in caso di omessa informazione sul pagamento in forma ridotta

In tema di violazione del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, dipende unicamente dalla sua idoneità a garantire l’esercizio del diritto di difesa al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione. Si esclude al riguardo che l’informazione relativa al fatto che per l’infrazione contestata non sia ammesso il pagamento in forma ridotta sia elemento necessario al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa nell’impugnazione del verbale, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata; è evidente che, nel momento in cui il verbale non contiene le indicazioni relative alle modalità del pagamento in forma ridotta, la parte è indotta a ritenere che quel pagamento non sia consentito e quindi, allorché ciò corrisponda alla previsione normativa, non è ravvisabile alcuna lesione al suo diritto di difesa.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 24.10.2023, n. 29428

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