Per “fermo tecnico” si intende il pregiudizio economico subito dal proprietario derivante dall’impossibilità temporanea di utilizzare un bene. Si tratta di un danno emergente che si configura ogni qual volta il titolare del bene deve sostenere spese per far fronte alla sua inutilizzabilità, così determinando una perdita economica. Sicché a fini risarcitori è richiesta la prova specifica del danno, con la diminuzione patrimoniale lamentata dal danneggiato direttamente collegata al “fermo tecnico”, che va allegato e provato, non trovando ingresso nell’ordinamento i c.d. “danni in re ipsa”.
NDR: in argomento Cass. 13.12.2012 n. 22890 e 14.03.2023 n. 7358.
Corte di appello di Lecce, sentenza del 20.9.2023, n. 730
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