Al permesso di parcheggio per disabili deve assegnarsi rilievo ai fini della circolazione sulla corsia preferenziale alla luce del disposto di cui all’art. 381 disp. att. Codice della strada, da cui emerge, in primo luogo, che è erronea la procedura del Comune di rilevazione delle infrazioni sulla scorta di un sistema che prende in esame il numero della targa posteriore (e non «la parte anteriore del veicolo» in cui il contrassegno deve trovarsi esposto) e, in secondo luogo, che non assume alcun rilievo individuare la targa del veicolo cui il contrassegno viene abbinato (posto che si tratta di un adempimento che punta a rendere solo più agevole l’attività di verifica delle pretese infrazioni, ma non ha valore “costitutivo” del diritto della persona invalida di avvalersi di qualsivoglia mezzo di locomozione per provvedere alle proprie esigenze di mobilità urbana a norma dell’art. cit. comma 3. Deve quindi confermarsi che il possessore del contrassegno invalidi di cui all’art. 12 d.P.R. n. 503 del 1996 può liberamente transitare all’interno di zone a traffico limitato laddove sia altresì autorizzato l’accesso a veicoli di trasporto pubblico – secondo quanto previsto dall’art. 11 del medesimo decreto – senza la necessità di comunicare entro le 48 ore successive l’avvenuto passaggio; tanto proprio alla luce dell’univoco disposto del detto art. 12, che rende evidente che non v’è necessità di alcun inserimento nell’archivio informatico del Comune per mandare esente il soggetto titolare del contrassegno da ogni conseguenza sanzionatoria (coglie nel segno, quindi, parte appellante laddove contesta l’esistenza di un tale adempimento come ostativo al diritto di transito in corsia riservata).
NDR: in argomento Cass. 14/09/2017 n. 21320.
Tribunale di Roma, sentenza del 11.9.2023, n. 12823
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