Presunzione di colpa del conducente e accertamento del comportamento colposo del pedone

Ai sensi dell’art. 2054 c.c “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Al riguardo va confermato che il superamento della presunzione di colpa ivi prevista non segue all’accertamento del comportamento, se del caso, colposo del pedone, dovendo invece il conducente del veicolo dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l’anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.

NDR: in tal senso Cass. n. 8663 del 04.04.2017.

Corte di Appello di Lecce, sentenza del 8.9.2023, n. 699

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