In caso di appalto, la responsabilità dell’ente proprietario presunta ai sensi dell’art. 2051 c.c., per i sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura della strada pubblica, si trasferisce all’appaltatore soltanto se il bene sia completamente affidato alla custodia di quest’ultimo. Pertanto, se il bene continua ad essere destinato alla sua naturale funzione di pubblica utilità, come nel caso della strada che resta aperta al pubblico transito di persone e di veicoli, la custodia permane anche in capo all’ente proprietario, che quindi è chiamato a rispondere, eventualmente insieme all’appaltatore, dei danni causati ai terzi.
NDR: in tal senso Cass. 23 luglio 2012 n.12811, 20.9.2011 n. 19129 e 16.5.2008 n. 12425.
Tribunale di Roma, sentenza del 6.9.2023, n. 12709
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