In linea generale deve essere esclusa la responsabilità civile della Pubblica Amministrazione, per danni causati a persone che transitano su pubbliche strade, anche nel caso di danni cagionati da cattivo stato manutentivo della strada (cd. trabocchetto) di proprietà dell’ente pubblico, ove l’evento dannoso si sia verificato per negligenza e disattenzione dell’utente della pubblica via. In tale caso, infatti, gli effetti dannosi dell’evento sono riferibili esclusivamente al fatto e colpa dell’utente medesimo, in virtù del principio di auto responsabilità, a norma dell’art. 1227 cod. civ., in forza del quale l’utente della strada si accolla le conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale (di tale principio la sentenza impugnata ne ha fatto il fondamento della sua decisione in quanto la buca era ben visibile essendo il fatto avvenuto in pieno giorno senza che nulla ostruisse la visuale).
Corte di Appello di Lecce, sentenza del 4.9.2023, n. 692
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