La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all’assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l’assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall’art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell’offerta risarcitoria da parte dell’assicuratore. Tuttavia, l’assicuratore ha l’onere di segnalare al danneggiato l’incompletezza della richiesta e chiedere l’integrazione, in difetto, l’onere di previa richiesta scritta deve considerarsi assolto dal danneggiato. Difatti, l’azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell’articolo 148 cod. ass., se l’assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l’integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata. Da quanto esposto discende che la richiesta stragiudiziale incompleta non rende improponibile la domanda giudiziale, se l’assicuratore non chieda l’integrazione a norma dell’art. 148 co. 5.
NDR: in senso conforme Cass. n. 32919/2022; in senso conforme alla prima parte della massima si veda altresì Cass. 15445/2021, 19354/2016 e 32919/2022, le quali precisano quanto segue. se scopo dell’onere di previa richiesta scritta di cui all’art. 145 cod. ass. era, ed è, quello di prevenire le liti, tale onere va assolto in modo coerente con tale scopo. Dunque, l’assolvimento dell’onere di previa richiesta scritta è coerente con lo scopo della legge quando la richiesta contiene tutti gli elementi essenziali per consentire all’assicuratore della r.c.a. di formulare una offerta risarcitoria. Elementi essenziali per formulare una offerta risarcitoria saranno, immancabilmente: a) la descrizione chiara della dinamica del sinistro; b) la prospettazione chiara delle responsabilità; c) l’indicazione chiara e completa dei danneggiati e dei danni di cui chiedono il risarcimento; d) l’allegazione dei documenti idonei a suffragare le richieste di cui sopra. Da ciò discendono due corollari. Il primo corollario è che non soddisfa l’onere di cui all’art. 145 cod. ass. sia la richiesta stragiudiziale generica od ambigua; sia quella che presti ossequio solo formale ai contenuti prescritti dall’art. 148 cod. ass. (ad esempio, allegando tutti i documenti ivi prescritti, ma limitandosi ad allegare l’esistenza di “ingenti danni” non altrimenti precisati). Il secondo corollario è che una richiesta stragiudiziale di risarcimento incompleta o priva di taluno degli allegati prescritti dall’art. 148 cod. ass. non rende improponibile la successiva azione giudiziaria, se gli elementi mancanti erano inutili ai fini dell’accertamento delle responsabilità e della stima del danno (ad esempio, nel caso in cui il danneggiato non alleghi la denuncia dei redditi, quando non abbia domandato il ristoro del danno da incapacità lavorativa).
Tribunale di Bari, sentenza del 4.9.2023, n. 3381
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