In tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera. Pertanto, è onere dell’assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui al reclamato ristoro, con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (fattispecie in tema di azione nei confronti dell’assicurazione per accertare l’inadempimento contrattuale della stessa nel pagamento della somma dovuta per il furto della propria l’autovettura).
NDR: in tal senso Cass. 8/1/1987 n. 17 e 4/3/1978 n. 1081.
Corte di Appello di Bari, sentenza del 19.7.2023, n. 1186
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