Va confermato che la copertura assicurativa dell’U.C.I. per i veicoli immatricolati all’estero, al pari della generale garanzia relativa alla circolazione dei veicoli immatricolati in Italia, concerne anche i danni causati alle cose trasportate. Tale conclusione trova conferma nel disposto dall’attuale D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 128, lett. b), (codice delle assicurazioni), il quale prevede espressamente un apposito massimale per i danni alle cose.
NDR: in tal senso Cass. n. 4669/2016.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 6.6.2023, n. 15850
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