Richiesta stragiudiziale di risarcimento priva di elementi richiesti dalla legge, conseguenza

Richiesta stragiudiziale di risarcimento priva di elementi richiesti dalla legge, conseguenza

Anche il combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass. va interpretato alla luce del principio della validità degli atti comunque idonei al raggiungimento dello scopo, e per quanto detto è sempre idonea al raggiungimento dello scopo la richiesta stragiudiziale di risarcimento quando sia priva di elementi che, pur espressamente richiesti dalla legge, siano nel caso concreto superflui al fine di accertare le responsabilità e stimare il danno. Deve quindi condividersi l’orientamento giurisprudenziale in forza del quale, dunque, è irrilevante, ai fini della proponibilità della domanda, la circostanza che quella richiesta fosse priva di uno o più dei contenuti richiesti dall’art. 148 cod. ass., quando gli elementi mancanti erano superflui ai fini della formulazione dell’offerta risarcitoria da parte dell’assicuratore. È sempre quindi idonea al raggiungimento dello scopo (e inidonea a determinare alcuna nullità od invalidità) la richiesta stragiudiziale di risarcimento quando sia priva di elementi che, pur espressamente richiesti dalla legge, siano nel caso concreto superflui al fine di accertare le responsabilità e stimare il danno. Così, l’assenza della dichiarazione di cui all’articolo 142 cod. ass., non essendo ostativa alla liquidazione del danno né recando pregiudizio alcuno all’assicuratore, non impedisce la formulazione dell’offerta e non rende improponibile la successiva domanda, giudiziale. La condizione di proponibilità deve ritenersi, pertanto, rispettata, stante la produzione di una richiesta risarcitoria completa di ogni elemento idoneo a permettere all’assicurazione una complessiva valutazione del sinistro, con conseguente inapplicabilità dell’invocato disposto di cui all’art. 148, comma 5, cod. ass., il quale prevede la sospensione dei termini di cui ai commi 1 e 2 soltanto nell’ipotesi di “richiesta incompleta“, che nel caso concreto deve essere esclusa, per i motivi sopra indicati.

NDR: in senso conforme Cass. 19354/2016, 15445/2021 e 19354/2016.

Corte di Appello di Milano, sentenza del 7.7.2023, n. 2248

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