Non sussiste alcuna violazione dell’art. 2051 c.c. qualora il Giudice non abbia escluso che l’onere della prova del caso fortuito fosse a carico del custode (ANAS), titolare effettivamente dell’obbligo di custodia della strada ma abbia, invece, escluso che sia stato dimostrato il nesso di causalità tra il bene in custodia potenzialmente dannoso, cioè la strada, e il danno patito dalla vittima. Una volta escluso tale nesso, non ha alcun senso discutere di onere della prova del caso fortuito. Da tanto consegue che non viene così compiuta alcuna violazione o inversione delle regole sull’onere della prova, con l’ulteriore precisazione che la riconduzione del fatto dannoso, in via esclusiva, al comportamento colpevole della vittima esclude anche ogni possibile violazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, in tema di concorso del fatto colposo del creditore.
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 25.5.2023, n. 14526
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