Ai fini di una liquidazione del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica per equivalente che sia effettivamente volta a reintegrare il danneggiato nella situazione preesistente, il reddito perduto costituisce la base di calcolo ma il danno deve essere parametrato alla misura della sua perdurante possibilità di procurarsi in futuro quegli stessi introiti o altri idonei a soddisfare le sue esigenze. Diversamente opinando, ove il danno fosse parametrato alla perdita degli emolumenti perduti senza considerare la mantenuta, benché ridotta, capacità di guadagno del soggetto, il soggetto danneggiato verrebbe a lucrare indebitamente una somma pari alle intere entrate precedenti, perdute, senza più dover svolgere alcuna attività lavorativa, venendo a conseguire un indebito vantaggio. Pertanto, quand’anche il soggetto che abbia riportato una invalidità permanente atta a determinare una riduzione della sua capacità lavorativa specifica svolgesse un lavoro retribuito al momento del sinistro e perda questa attività in conseguenza del sinistro, non ricevendone più gli emolumenti, il danno patrimoniale percepito non è pari all’intera portata di quegli emolumenti (calcolata secondo i criteri espressi da Cass. n. 16913 del 2019, dai quali non si è discostata la corte d’appello) ma a quella somma, capitalizzata, proporzionalmente ridotta in virtù della percentuale di incapacità lavorativa specifica (fattispecie in tema di domanda al risarcimento dei danni riportati in seguito a sinistro stradale).
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 23.5.2023, n. 14241
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