In presenza di una serie di elementi obiettivi entrati a far parte del giudizio, non è consentito applicare la presunzione di pari responsabilità se non a mezzo di una motivata ricostruzione della dinamica ancorata alle risultanze istruttorie, delle quali ben può essere fornita una diversa lettura e riconosciuta una diversa rilevanza all’interno della formazione del convincimento, ma dalle quali non si può completamente prescindere per formulare una diversa ricostruzione meramente ipotetica e, sulla base di quella, applicare la presunzione di corresponsabilità a carico dei due soggetti coinvolti nello scontro (caso di scontro tra veicoli e applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054, comma 2 c.c.).
NDR: in argomento Cass. n. 15376 del 2022, n. 13672 del 2019
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 17.5.2023, n. 13540
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